Il pagamento della tassa di soggiorno è richiesto fino ad un massimo di 4 notti consecutive.
ART.5 ESENZIONI
- i minori fino al compimento del 12° anno di eta’
- invalidi con totale e permanente inabilita’ al 100% di cui all’art 3 comma 3 della L.104/92
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorita’ pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza
- gli studenti universitari che partecipano a scambi culturali e studenti universitari fuori sede
- gli sposi in viaggio di nozze che esibiscano idonea documentazione
- i soggetti che hanno stipulato contratti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici
- gli atleti tesserati
- volontari della protezione civile
- gli appartenenti a forze di polizia statali e locali ,vigili del fuoco che soggiornano per motivi di servizio
- i soggetti ospitati a titolo gratuito al fine di promuovere strutture ricettive